Sez. L, Sentenza n. 1257 del 21/01/2005 (Rv. 579792 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Previa contestazione dell'illecito al responsabile - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
I crediti degli istituti previdenziali nascono ope legis nella ricorrenza dei relativi fatti costitutivi e le cosiddette sanzioni civili, cioè le somme aggiuntive in caso d'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, sono analogamente previste a carico del soggetto tenuto al versamento dei contributi per effetto stesso del suo inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale del danno subito dall'istituto previdenziale, e non in funzione afflittiva o sanzionatoria. Peraltro, il rilievo ex art. 4 del D.L. n.536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988, della buona fede del debitore - ricollegabile ad oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, - ai fini dell'applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta, rappresenta una deroga alla disciplina comune non sufficiente a far configurare come vera e propria sanzione afflittiva l'obbligazione relativa alle sanzioni civili, per la quale la legge non ha affatto istituito un procedimento di preventiva contestazione dell'addebito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)