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Sez. L, Sentenza n. 17650 del 20/11/2003 (Rv. 568344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità - Omesso o tardivo invio, da parte dell'istituto previdenziale, dei bollettini per il pagamento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

Poiché le cosiddette sanzioni civili, quali le somme aggiuntive, comminate per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'Istituto previdenziale, l'applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento. In particolare, l'omesso o tardivo invio al domicilio dell'obbligato dei bollettini postali, destinati al pagamento dei contributi, non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell'obbligazione contributiva, la soggezione dell'inadempiente alle sanzioni civili.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)