Sez. L, Sentenza n. 16060 del 25/10/2003 (Rv. 567675 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Conseguenza automatica della omissione contributiva o del ritardato pagamento - Rilevanza dell'elemento soggettivo in capo al datore di lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)