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Sez. 3, Sentenza n. 3560 del 15/07/1978 (Rv. 393060 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - DISDETTA INTIMATA PER FINITA LOCAZIONE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - BENEFICI DELLA PROROGA LEGALE CONCESSI DA DETTA LEGGE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393060-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - DISDETTA INTIMATA PER FINITA LOCAZIONE IN DATA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - BENEFICI DELLA PROROGA LEGALE CONCESSI DA DETTA LEGGE - INAPPLICABILITA.*

I benefici della proroga legale, concessi dalla legge 11 dicembre 1971, n 1115, alle locazioni di immobili destinati ad uso commerciale non sono applicabili nell'ipotesi in cui, avendo il locatore intimato la disdetta per finita locazione in data anteriore alla entrata in vigore di detta legge, e dovendo la sentenza di accoglimento retroagire al momento della domanda, deve ritenersi venuto meno alla data anzidetta il rapporto di locazione nella sua essenza giuridica e persista semplicemente come rapporto di mero fatto. (Conf 31/77, mass n 383537).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1971 num. 1115 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)