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Sez. 3, Sentenza n. 31 del 05/01/1977 (Rv. 383537 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - BENEFICIO DELLA PROROGA PREVISTO DALLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - APPLICABILITA NELL'IPOTESI DI CESSAZIONE, PER PRONUNCIA GIUDIZIALE, DELLA PROROGA LEGALE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383537-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - BENEFICIO DELLA PROROGA PREVISTO DALLA LEGGE N 1115 DEL 1971 - APPLICABILITA NELL'IPOTESI DI CESSAZIONE, PER PRONUNCIA GIUDIZIALE, DELLA PROROGA LEGALE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - ESCLUSIONE - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE - IRRILEVANZA.*

I benefici della proroga legale, concessi dalla legge n 1115 del 1971 alle locazioni di immobili destinati ad uso commerciale non sono applicabili nell'ipotesi in cui, avendo il locatore chiesto la cessazione della proroga prima della data di entrata in vigore di tale legge, e dovendo gli effetti della sentenza di accoglimento retroagire al momento della domanda, deve ritenersi che la locazione, alla data anzidetta, sia venuta meno come rapporto giuridico e persista semplicemente come mero rapporto di fatto costituito dalla permanenza del conduttore nella detenzione dell'immobile senza averne diritto. (Conf 2029/74, mass n 370306; (Conf 3463/72, mass n 361358; (Conf 3359/72, mass n 361193).*

Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 CORTE COST., Legge 11/12/1971 num. 1115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)