Sez. 3, Sentenza n. 259 del 12/01/1999 (Rv. 522224 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo - Nullità del primo giudizio - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
L'elencazione delle ipotesi in cui, ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la causa dev'essere rimessa dal giudice d'appello a quello di primo grado ha carattere tassativo. Pertanto, allorché il giudice d'appello rileva non la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (contemplata dal primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ.), ma l'inesistenza della stessa notificazione (ipotesi non contemplata dalla predetta norma), deve limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza, senza rimettere la causa al primo giudice in applicazione del combinato disposto degli artt. 354, primo comma e 160 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)