Sez. 1, Sentenza n. 4691 del 20/12/2005 Cc. (dep. 06/02/2006) Rv. 233431 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Estradizione per l'esecuzione di pena - Ordine di esecuzione successivo emesso in relazione a condanne non incluse nella concessa estradizione - Possibilità - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
Il principio di specialità di cui all'art. 721 cod.proc.pen. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)