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Sez. 1, Sentenza n. 3835 del 26/05/2000 Cc. (dep. 26/06/2000) Rv. 216288 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti - Impossibilità di includere nel cumulo l'ultimo, perché non assistito da estradizione - Incidenza sulla competenza del giudice dell'esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216288-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Poiché il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione, ma vi pone solo delle limitazioni, esso, se comporta la non eseguibilità di pene inflitte per fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'estradizione è stata concessa, non incide sull'applicabilità delle norme processuali attributive della competenza. Ne consegue che in caso di pluralità di condanne, giudice dell'esecuzione competente è sempre quello che pronunciò l'ultima di esse, a nulla rilevando che si tratti di provvedimento non suscettibile di essere incluso nel cumulo, perché non eseguibile, siccome non assistito da provvedimento di estradizione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)