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Sez. 2, Sentenza n. 15664 del 25/01/2023 Ud. (dep. 13/04/2023) Rv. 284487 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Appello dell’imputato contro la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione - Soccombenza - Parte civile - Spese del giudizio di impugnazione - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284487-01

PARTE CIVILE - SPESE

Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza, che, nel giudizio di impugnazione, deve essere valutata con riferimento al gravame e al correlato interesse del danneggiato dal reato a far valere i propri

diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato, sicché, ove sussista l'interesse di quest'ultimo a impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, pur quando non vi sia stata rinuncia ad essa, sussiste altresì l'interesse della parte civile a resistere in giudizio e il suo interesse alla refusione delle spese in caso di soccombenza dell'appellante. (Fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la decisione di proscioglimento per prescrizione intervenuta in primo grado, sollecitando, con l'atto di appello, l'adozione di una sentenza liberatoria nel merito, per tale ragione destinata ad avere efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)