Sez. 5, Sentenza n. 11272 del 23/09/1998 Ud. (dep. 27/10/1998) Rv. 211516 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Giudizio di impugnazione - Accoglimento del gravame - Esclusione del pregiudizio per la parte civile - Conseguenze.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione "de qua".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)