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Sez. 5, Sentenza n. 5193 del 27/02/1998 Ud. (dep. 05/05/1998) Rv. 211492 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Azione intimidatoria volta a ottenere il pagamento di un debito nei confronti di un terzo - Accordo tra l'imputato ed il terzo - creditore, nel senso che il 50% del credito recuperato avrebbe costituito il compenso per l'attività svolta - Sussistenza del reato di estorsione - Concorso morale del mandante.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211492-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Ricorre il reato di estorsione previsto dall'art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata (art. 610 cod. pen.) o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393), nel costringere, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l'autore e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio. Il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale. (Fattispecie in cui gli imputati avevano indotto la vittima a consegnare loro il denaro dovuto ad un terzo, con il quale peraltro erano d'accordo nel senso che il 50% del credito recuperato avrebbe costituito il loro compenso.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)