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Sez. 1 - , Sentenza n. 4860 del 19/02/2019 (Rv. 652806 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Aiuti di Stato - Legittimo affidamento sulla loro fruizione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652806-01

COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE

Le imprese beneficiarie di un aiuto di Stato possono fare legittimo affidamento sulla sua regolarità solo quando sia stato concesso nel rispetto dell'art. 108 del TFUE, gravando sulle stesse l'onere di informazione e vigilanza circa l'osservanza della procedura di controllo della sua conformità al diritto eurounitario, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Ne consegue che si presume legale e compatibile solo l'aiuto rispettoso della procedura prevista dalla norma eurounitaria in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e ne comporta la necessaria restituzione da parte del beneficiario cosi che venga meno l'indebito vantaggio acquisito a danno dei suoi concorrenti nel mercato comune. (Fattispecie in tema di recupero di aiuti concessi dalla Regione Sardegna, a favore di investimenti iniziali nell'industria alberghiera intrapresi prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea perché non realizzati dopo la presentazione della domanda da parte dell'impresa interessata).

Riferimenti normativi: Decisione Commissione CEE del 2008 num. 854, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 11/03/1998 num. 9, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)