Sez. 2, Sentenza n. 20202 del 26/09/2007 (Rv. 599490 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE | In genere.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - POLIZIA (POTERE REGOLAMENTARE) - IN GENERE
Le norme che disciplinano la distribuzione dell'acqua potabile sono espressione della potestà regolamentare attribuita all'ente territoriale e, conseguentemente, possono contenere prescrizioni e divieti suscettibili di essere sanzionati, mentre sono assoggettati alle norme di diritto privato esclusivamente i rapporti negoziali di utenza. Pertanto, in caso di allacciamento abusivo di derivazioni di acqua a favore di terzi, compiuto in violazione del regolamento comunale che disciplina le modalità di distribuzione dell'acqua potabile, il Comune conserva la potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 106 del r.d. n. 383/1934 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), in quanto non abrogata dall'art. 1 della legge n. 689/81 ma direttamente derivante dagli artt. 5 e 128 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 118) della Costituzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 5, Costituzione art. 118 CORTE COST., Costituzione Abrogata art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)