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Sez. 1, Sentenza n. 11968 del 08/08/2003 (Rv. 565793 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità ex art. 1 legge n. 689 del 1981 - Riserva di legge - Comminazione di sanzioni da parte di fonti subordinate - Ordinanza del Sindaco - Esclusione - Sanzionabilità della violazione ex art. 106, R.D. n. 383 del 1934, applicabile 'ratione temporis' - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565793-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 1 legge n. 689 del 1981, avendo recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, ha posto una riserva di legge analoga a quella di cui all'art. 25 Cost., la quale impedisce che sanzioni siffatte possano essere direttamente comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quale un'ordinanza del Sindaco, la cui violazione può tuttavia essere sanzionata ai sensi dell'art. 106, primo comma, R.D. n. 383 del 1934 (nella specie applicabile "ratione temporis") nei casi previsti dal secondo comma di detta norma.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 21/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)