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Sez. 3, Sentenza n. 4631 del 14/12/1976 (Rv. 383375 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - POTERI - ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLA IMPRESA - OBBLIGAZIONI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SUSSISTENZA - ESPRESSA ENUNCIAZIONE NELLA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383375-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AUSILIARI E RAPPRESENTANTI - INSTITORE - POTERI - ATTI COMPIUTI NELL'ESERCIZIO DELLA IMPRESA - OBBLIGAZIONI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - SUSSISTENZA - ESPRESSA ENUNCIAZIONE NELLA PROCURA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La legittimazione processuale, attiva e passiva, dell'institore, per le obbligazioni dipendenti da Atti compiuti nell'Esercizio della impresa, costituisce un attributo connaturale della qualita del soggetto, con la conseguenza che, per sussistere, non necessita di un'espressa enunciazione nella procura e che e, invece, richiesta un'espressa esclusione per essere negata. Essa non viene meno in conseguenza della mera cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, non seguita dalla cessazione di ogni attivita economica, anche di liquidazione, dell'impresa medesima. (V 1352/62, mass n 252183).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2207, Cod. Civ. art. 2193, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)