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Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962 (Rv. 252183 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INSTITORE - POTERE DI RAPPRESENTARE IL PREPONENTE IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE - INESISTENZA DEL POTERE - NECESSITA DI UN'ESCLUSIONE ESPLICITA.*
Stato
decisa il 1962-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252183-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INSTITORE - POTERE DI RAPPRESENTARE IL PREPONENTE IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE - INESISTENZA DEL POTERE - NECESSITA DI UN'ESCLUSIONE ESPLICITA.*

La facolta dell'institore di rappresentare in giudizio il preponente nelle cause relative alle obbligazioni dipendenti da Atti compiuti nell'Esercizio della impresa alla quale e preposto deriva dalla legge sostanziale (art 2204, comma 2 cod civ), ed e dalla legge processuale presunta in base alla procura con la quale l'institore e nominato tale (art 77, ultimo comma cod proc civ). la rappresentanza processuale del preponente spetta, quindi, all'institore come attributo connaturale alla sua qualita e non occorre affatto che risulti da un'espressa enunciazione della procura; al contrario, occorre un'espressa esclusione per poterla negare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)