Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962 (Rv. 252183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INSTITORE - POTERE DI RAPPRESENTARE IL PREPONENTE IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE - INESISTENZA DEL POTERE - NECESSITA DI UN'ESCLUSIONE ESPLICITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - INSTITORE - POTERE DI RAPPRESENTARE IL PREPONENTE IN GIUDIZIO - PRESUNZIONE - INESISTENZA DEL POTERE - NECESSITA DI UN'ESCLUSIONE ESPLICITA.*
La facolta dell'institore di rappresentare in giudizio il preponente nelle cause relative alle obbligazioni dipendenti da Atti compiuti nell'Esercizio della impresa alla quale e preposto deriva dalla legge sostanziale (art 2204, comma 2 cod civ), ed e dalla legge processuale presunta in base alla procura con la quale l'institore e nominato tale (art 77, ultimo comma cod proc civ). la rappresentanza processuale del preponente spetta, quindi, all'institore come attributo connaturale alla sua qualita e non occorre affatto che risulti da un'espressa enunciazione della procura; al contrario, occorre un'espressa esclusione per poterla negare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2204, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)