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Sez. 3, Sentenza n. 898 del 02/02/1996 (Rv. 495675 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE | Ampliamento della competenza per valore del pretore ex nuovo testo dell'art. 8 cod. proc. civ. - Applicabilità (anche in cassazione) ai giudizi pendenti innanzi al pretore e non rientranti nella sua competenza secondo la legge anteriore - Giudizi pendenti ex art. 90, comma terzo seconda parte legge n. 353 del 1990 come sostituito dall'art. 9 del decreto legge n. 347 del 1995 - Nozione - Istanza di regolamento di competenza avverso provvedimento del pretore di rimessione al giudice competente per valore - Pendenza del giudizio - Configurabilità - Conseguenza - Sopravvenuta competenza per valore del pretore - Obbligo di dichiararla in sede di regolamento di competenza - Sussistenza -.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495675-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - PRETORE

I giudizi pendenti innanzi al pretore che l'art. 90, comma terzo, seconda parte, della legge 26 novembre 1990 n. 353,(come sostituito dall'art. 9 del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, applicabile quale "ius superveniens" in sede di legittimità) derogando al principio della persistente vigenza nei giudizi pendenti delle vecchie regole di competenza attribuisce alla competenza del pretore come fissata dal nuovo testo dell'art. 8 cod. proc. civ. ancorché il suddetto giudice ai sensi della legge anteriore fosse incompetente a deciderli, sono tanto quelli nei quali il processo sia in situazione di attuale svolgimento quanto quelli nei quali esso si trovi in stato di quiescenza, per interruzione, sospensione o cancellazione dal ruolo, ricorrendo in entrambe le ipotesi l'esigenza di economia processuale perseguita dalla norma di assicurare che il pretore decida sulle controversie rientranti nella sua ampliata competenza. Pertanto in sede di regolamento di competenza, ai fini dell'applicabilità delle nuove norme sulla competenza pretorile, deve considerarsi pendente, in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo previsto dall'art. 48 cod. proc. civ., il processo nel quale sia stato proposta la suddetta istanza avverso il provvedimento con cui il pretore, investito in via riconvenzionale di una domanda eccedente la propria competenza per valore ed estranea a quella per materia (nella specie di accertamento della rinnovazione di un contratto di locazione di immobile urbano ad uso extrabitativo) proposta dal locatore convenuto con la domanda di corresponsione dell'indennità di avviamento, abbia rimesso la riconvenzionale al giudice competente; con la conseguenza che in ordine al giudizio suddetto va dichiarata in sede di regolamento la sopravvenuta competenza del pretore indipendentemente dalle prospettazioni del provvedimento impugnato o delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 9, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)