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Sez. 3, Sentenza n. 10648 del 29/11/1996 (Rv. 500898 - 01)

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Nuova formulazione dell'art. 5 c.p.c a seguito della legge 353 del 1990 - Mutamento della legge - Irrilevanza - Limiti - Competenza per valore del Pretore - Nuova misura ex art. 18 legge n. 374 del 1991 - Giudizi pendenti - Prosecuzione davanti al Pretore - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500898-01

COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"

Il principio fissato dall'art. 5 del cod.proc.civ., come novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n.353, secondo il quale rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza non hanno rilievo i mutamenti (non solo dello stato di fatto ma anche) della legge successivi al momento della proposizione della domanda, trova deroga nella disposizione transitoria di cui all'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il quale (ponendo una regola poi successivamente ribadita dalle ulteriori leggi in materia e giustificata dall'esigenza di evitare inutili pronunzie di incompetenza da parte del giudice che fosse divenuto successivamente competente) stabilisce che i giudizi dinanzi al Pretore siano decisi da quest'ultimo se rientranti nella sua competenza come modificata dall'art. 18 della stessa legge, ancorché tale giudice fosse incompetente a deciderli secondo la legge anteriore. Ne consegue che qualora anteriormente all'entrata in vigore del menzionato articolo 43 della legge n. 374 il Pretore sia investito di una domanda di rilascio di immobile, occupato senza titolo, di valore superiore a lire cinquemilioni egli non può dichiarare la propria incompetenza rimettendo le parti innanzi al Tribunale ma deve trattenere la causa presso di sè in applicazione della menzionata disposizione transitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)