Sez. L, Sentenza n. 12548 del 11/12/1997 (Rv. 510845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale dell'azienda - Numero dei lavoratori - Valutazione del rapporto di dipendenza con l'azienda - Necessità - Fattispecie relativa a persona prestante attività lavorativa ma legata all'azienda da vincolo sociale e rivestente la qualifica di consigliere di amministrazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito numerico richiesto dall'art. 35 legge n. 300 del 1970 in relazione alla cosiddetta "tutela reale" del posto di lavoro, atteso che la norma fa riferimento ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli "addetti" o agli "occupati", non possono essere considerati tra i dipendenti tutti coloro che prestano stabilmente la propria attività lavorativa per l'azienda, prescindendo dalla qualificazione del rapporto che ad essa li lega. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato, ai fini del requisito numerico di cui al citato art. 35 legge 300 del 1970, come lavoratore dipendente una socia e consigliere di amministrazione della società datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)