Sez. L, Sentenza n. 519 del 16/01/2001 (Rv. 543154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale dell'azienda - Numero dei lavoratori dipendenti - Valutazione - Criteri - Qualificazione del relativo rapporto - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della valutazione della sussistenza del requisito numerico richiesto dall'art. 35 legge n. 300 del 1970 in relazione alla cosiddetta "tutela reale" del posto di lavoro, atteso che la norma fa riferimento ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli "addetti" o agli "occupati", non possono essere considerati tra i dipendenti tutti coloro che prestano stabilmente la propria attività lavorativa per l'azienda, prescindendo dalla qualificazione del rapporto che ad essa li lega. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva considerato sussistente il requisito numerico di cui al citato art. 35 legge 300 del 1970 sul principale rilievo - sfornito di qualsiasi spiegazione e riscontro con il materiale probatorio acquisito - del carattere esclusivamente formale della cessazione del rapporto di lavoro di una collega del lavoratore il cui licenziamento aveva dato luogo al giudizio).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)