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Sez. 5, Sentenza n. 15642 del 12/08/2004 (Rv. 575496 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 38 della legge n. 413 del 1991 - Periodi d'imposta compresi - Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi - Prova - Onere - Contribuente - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575496-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai fini della definizione automatica prevista dall'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'onere di provare l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni dei redditi (la quale è governata da un rigoroso regime di prova documentale ex art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) per gli anni compresi nella dichiarazione integrativa incombe sul contribuente che intenda avvalersene, senza che rilevi l'avvenuto decorso del periodo di tempo in relazione al quale l'art. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone l'obbligo di conservazione delle scritture contabili, finalizzato soltanto a consentire l'esercizio del potere di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)