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Sez. L, Sentenza n. 4472 del 06/10/1978 (Rv. 394142 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO ED ECCEPIBILITA AD OPERA DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALL'ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394142-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI - PERENTORIETA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO ED ECCEPIBILITA AD OPERA DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALL'ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*

I termini perentori per la deduzione delle prove, previsti dagli art 416 e 426 cod proc civ, come modificati dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito delle cause di lavoro, sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti. Ne consegue che la nullita non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice, ne eccepita dalla parte che non si sia opposta alla assunzione medesima, cosi implicitamente rinunziando a farla valere. (Conf 1209/77, mass n 384877).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)