diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9021 del 04/12/1987 (Rv. 456305 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI - PERENTORIETÀ - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ED ECCEPIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALLA ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456305-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI - PERENTORIETÀ - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ED ECCEPIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALLA ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*

I termini perentori per la deduzione delle prove, previsti dagli art. 416 e 426 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, sul nuovo rito delle cause di lavoro, sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti. Ne consegue che la nullità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla parte che non si sia opposta alla assunzione medesima, così implicitamente rinunziando a farla valere. (V 348/87, mass n 450097; (V 1077/85, mass n 439211; (Conf 4472/78, mass n 394142; (Conf 1209/77, mass n 384877).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1975 num. 533 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)