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Sez. L, Sentenza n. 348 del 16/01/1987 (Rv. 450097 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI PERENTORI - VIOLAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO O IN ECCEZIONE DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALL'ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450097-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE - DEDUZIONE - TERMINI PERENTORI - VIOLAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO O IN ECCEZIONE DELLA PARTE NON OPPOSTASI ALL'ASSUNZIONE - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro i termini perentori per la deduzione delle prove, previsti dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., sono stabiliti esclusivamente a tutela degli interessi delle parti; ne consegue che la nullità (relativa) della prova assunta in violazione di detti termini, come non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, così non può più essere eccepita dalla parte che non si sia opposta all'assunzione della medesima nella prima difesa successiva all'atto di ammissione o quanto meno di escussione dei testi, così implicitamente rinunciando a farla valere. (V 4472/78, mass n 394142; (V 1209/77, mass n 384877).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)