diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2154 del 26/10/1970 (Rv. 348292 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO- VIOLAZIONE DEL DIVIETO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348292-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - FINALITA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO- VIOLAZIONE DEL DIVIETO - IRRILEVANZA.*

Il divieto di proporre nuove domande nel giudizio di primo grado e inteso a garantire l'esigenza del contraddittorio e la sua lealta pertanto la tutela dei diritti della controparte viene meno quando quest'ultima, accettando il contraddittorio sulla nuova domanda, svolga le proprie difese e formuli in proposito conclusioni di merito. (V 3578'69, mass n 343777 3167'69, mass n 343143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)