Sez. 3, Sentenza n. 5357 del 02/10/1980 (Rv. 409236 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - DIVIETO - INDAGINE SULL'IMPUTABILITA AL SOGGETTO OBBLIGATO DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - DIVIETO - INDAGINE SULL'IMPUTABILITA AL SOGGETTO OBBLIGATO DELL'INADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui sia stata pattuita la clausola risolutiva espressa, al giudice e consentito d'indagare soltanto se l'inadempienza dell'obbligazione cui detta clausola si riferisce sia o no imputabile al soggetto obbligato, con l'esclusione, quindi, di ogni possibilita di valutazione circa l'importanza dell'inadempimento rispetto al contratto ed agli interessi da questo garantiti. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza di detta imputabilita costituisce un giudizio di fatto, che e incensurabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)