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Sez. 3, Sentenza n. 4023 del 11/06/1983 (Rv. 428970 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFETTI - DEDUZIONE DELL'ECCEZIONE "INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428970-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - EFFETTI - DEDUZIONE DELL'ECCEZIONE "INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM" - AMMISSIBILITÀ.*

L'apposizione di una clausola risolutiva espressa elimina soltanto la necessità dell'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti, non incidendo invece sugli altri principi concernenti la risoluzione dei contratti né configurando una Forma di responsabilità senza colpa, con la conseguenza che all'obbligato non può negarsi - pur in presenza di siffatta clausola - il potere di opporre e valersi dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum. (Conf 6344/80, mass n 410086; (Conf 5357/80, mass n 409236; (Conf 543/79, mass n 396662; (Conf 2190/78, mass n 391580).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)