Sez. L, Sentenza n. 23638 del 22/11/2010 (Rv. 615588 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Attività giornalistica di redattore ordinario - Presupposto - Iscrizione all'albo dei giornalisti - Mancanza - Nullità del contratto - Per violazione di norme imperative - Sussistenza - Conseguenza - Periodo di esecuzione del rapporto - Operatività dell'art. 2126 cod. civ. - Diritto alla giusta retribuzione - Determinazione - Spettanza al giudice di merito.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti. Ne consegue che il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 cod. civ. e il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)