Sez. L, Sentenza n. 4941 del 10/03/2004 (Rv. 570964 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Redattore - Nozione - Mancata iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti - Nullità del contratto per illecità della causa o dell'oggetto - Esclusione - Per violazione di norme imperative - Sussistenza - Conseguenza - Improduttività di effetti della nullità per il periodo di esecuzione del rapporto - Diritto alla retribuzione per detto periodo - Determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. - Spettanza al giudice del merito.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Il contratto giornalistico concluso con il redattore - intendendosi per tale il giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, la cui attività è caratterizzata dall'autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse - che non sia iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, è nullo non già per illecità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative, con la conseguenza che, a norma dell'art. 2126 cod. civ., detta nullità non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, periodo in relazione al quale il redattore ha diritto, ex art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)