Sez. L, Sentenza n. 48 del 03/01/2005 (Rv. 579078 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Successione di contratti a termine - Nullità - Sopravvenuta nullità del rapporto a causa della modificazione dell'oggetto della prestazione - Effetti - Configurabilità di un unico rapporto - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui, succedendosi più contratti a termine, privi dei requisiti di cui all'art. 1, comma secondo, lettera e) della legge n. 230 del 1962, come modificato dalla legge n. 266 del 1977, intervenga una modificazione contrattuale dell'oggetto della prestazione comportante nullità del contratto (nella specie, passaggio dalla attività di programmista regista a quella di giornalista, in mancanza di iscrizione al relativo albo, richiesta da norma inderogabile) l'accertata nullità della apposizione del termine non può comportare l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, attesa l'intervenuta nullità di tale rapporto a seguito della modificazione comportante la violazione di norma inderogabile. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto unico di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di programmista regista fino a una certa data e con mansioni giornalistiche "di fatto" da una certa data in poi).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Legge 23/05/1977 num. 266, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)