Sez. 5, Sentenza n. 1707 del 15/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213208 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI | Nozione - Fattispecie: richiesta di archiviazione e susseguente provvedimento del GIP che disponga la restituzione degli atti al PM con invito a compiere determinata attività di indagine.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI ABNORMI
Poiché un provvedimento deve essere definito abnorme sia quando esso, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quando, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, è da definirsi tale il provvedimento del GIP che, ritenendo di non dover provvedere conformemente alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM, disponga la restituzione degli atti a quest'ultimo, imponendogli il compimento di ulteriori indagini e fissando un termine per tale adempimento. Invero, nel vigente ordinamento, quando il GIP non ritenga di disporre l'archiviazione degli atti, deve, ai sensi dell'art 409 cod. proc. pen., fissare udienza in camera di consiglio, ovvero dispone che il PM formuli l'imputazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)