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Sez. 2, Sentenza n. 891 del 13/02/1981 (Rv. 411407 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - CLAUSOLA PREVEDENTE LA FACOLTA DEL PROMISSARIO DI ACQUISTARE PER SE O PER PERSONA DA NOMINARE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE O CESSIONE DI CONTRATTO O CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - RICORRENZA RISPETTIVA DI UNA DI TALI IPOTESI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411407-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - CLAUSOLA PREVEDENTE LA FACOLTA DEL PROMISSARIO DI ACQUISTARE PER SE O PER PERSONA DA NOMINARE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE O CESSIONE DI CONTRATTO O CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - RICORRENZA RISPETTIVA DI UNA DI TALI IPOTESI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che preveda che il promissario acquirente acquisti per se o per persona da nominare puo comportare la configurabilita sia di una cessione del contratto ai sensi degli artt 1406 e seguenti cod civ, con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art 1407 stesso codice, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art 1401 cod civ e cio sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralita di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dello intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volonta delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione - invalsa nella prassi quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. In tale prospettiva, la specificata clausola contrattuale puo anche comportare la configurazione del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la facolta di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facolta di nomina, come destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la stipula del contratto definitivo, con la conseguente possibilita, nel giudizio promosso ex art 2932 cod civ, per il promissario di chiedere la attuazione del trasferimento in favore della persona nominata e per quest'ultimo di intervenire nel giudizio per manifestare la propria accettazione ai sensi del secondo comma dell'art 1411 cod civ al fine di rendere possibile l'effetto traslativo - cui in definitiva mira il procedimento ex art 2932 cod civ - direttamente in suo favore. (V 41/71, mass n 349351; (V 1003/70, mass n 346510; (V 3920/69, mass n 344331; (V 2142/65, mass n 314064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)