Sez. 2, Sentenza n. 3328 del 07/03/2002 (Rv. 552883 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Contratto preliminare - Clausola prevedente la facoltà del promissario di acquistare per sè o per persona da nominare - Mutamento del destinatario dell'acquisto - Ammissibilità - Mediante sostituzione della persona al contraente originario - Configurabilità - Mediante acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore - Configurabilità.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
In un contratto preliminare di compravendita per sè o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l'acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè, mutamento delle originarie parti stipulanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)