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Sez. 2, Sentenza n. 13923 del 25/09/2002 (Rv. 557568 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Clausola prevedente la facoltà del promissario di acquistare per sè o per persona da nominare - Contratto per persona da nominare o cessione del contratto o contratto a favore di terzi - Ricorrenza di una di tali ipotesi - Accertamento - Valutazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557568-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sè o è per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. cod. civ., con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 st. cod., sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche va pertanto riferito al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, detto accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se condotto correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico - giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)