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Sez. 1, Sentenza n. 10942 del 07/11/1997 (Rv. 509602 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Rito camerale - Applicabilità - Termini ordinari per l'impugnazione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509602-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Il gravame contro la sentenza di divorzio, dopo l'entrata in vigore delle modifiche all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, apportate dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, è soggetto al rito camerale e si propone mediante ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice di secondo grado. Dette modalità procedimentali non influiscono, in difetto di diversa previsione, sull'applicabilità delle comuni regole sui termini d'impugnazione della sentenza (artt. 325 - 327 cod. proc. civ.), inclusa quella inerente al termine breve di trenta giorni dalla notificazione di essa, da effettuarsi, nei confronti della parte costituita, al procuratore della medesima, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. (che espressamente richiama l'art. 170 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)