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Sez. 3, Sentenza n. 476 del 23/01/1996 (Rv. 495532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Notificazione della sentenza - Alla parte personalmente - In forma esecutiva - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Inidoneità.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Il termine breve per l'impugnazione della sentenza non può decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata effettuata alla parte personalmente per finalità esecutive, anziché al procuratore costituito di questa, così come è prescritto dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)