diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7331 del 09/08/1996 (Rv. 499090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Anziché al procuratore costituito - Impugnazione - Termine - Decorrenza - Termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE

In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata. Pertanto, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata personalmente alla parte anziché al suo procuratore costituito, la notifica non è idonea a far decorre il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)