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Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 10/06/1988 (Rv. 459120 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - SOSPENSIONE LEGALE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO EX ART. 8, SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - RIPETIZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA ALLA MISURA DEL CANONE LEGALE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA DATA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459120-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - SOSPENSIONE LEGALE DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO EX ART. 8, SETTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - RIPETIZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE CORRISPOSTE IN ECCEDENZA ALLA MISURA DEL CANONE LEGALE - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA - DECORRENZA - DALLA DATA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO.*

Nel caso di Esercizio del diritto di prelazione agraria con sospensione legale del termine per il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 590 del 1965 (a seguito di richiesta di concessione del mutuo), il termine di decadenza annuale dalla cessazione del contratto entro il quale, a norma dell'art. 8 della legge n. 567 del 1962, l'affittuario può ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone legale, decorre non dalla data di perfezionamento del contratto di vendita (con l'accettazione da parte dello affittuario della proposta di alienazione trasmessa dal proprietario), ma da quella del pagamento del prezzo nel termine stabilito, atteso che solo in tale momento deve ritenersi avvenuta la cessazione del rapporto agrario, cui la norma del citato art. 8 intende riferirsi. (V 1508/88, mass n 457592; (V 1767/77, mass n 385482).*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)