Sez. U, Sentenza n. 1767 del 09/05/1977 (Rv. 385482 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - DIFFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PAGAMENTO DEL PREZZO - DIFFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - SOTTOPOSIZIONE ALLA CONDICIO IURIS SOSPENSIVA DEL PAGAMENTO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO.*
In tema di diritto di prelazione del mezzadro, del colono o dell'affittuario di fondo rustico, l'art 8 ottavo comma della legge 26 maggio 1965 n 590, ove dispone che, nei casi in cui il pagamento del prezzo e differito (commi sesto e settimo), il trasferimento della proprieta e sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso nei termini prescritti (tre mesi o un anno, nelle ipotesi rispettivamente disciplinate dai citati commi sesto e settimo), va inteso nel senso che detto pagamento costituisce condicio iuris sospensiva dell'efficacia del contratto, conclusosi con l'accettazione della proposta di alienazione notificata dal proprietario, con la conseguenza che il mancato avverarsi della condizione travolge automaticamente il contratto medesimo, senza necessita di domanda risolutoria da parte del proprietario, e restituisce a quest'ultimo la piena disponibilita del fondo. (Conf 2164/76, mass n 380961; (contra 3753/75, mass n 377959; (contra 3722/71, mass n 355507).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)