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Sez. U, Sentenza n. 1508 del 12/02/1988 (Rv. 457592 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SOTTO LA CONDIZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEL MUTUO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457592-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DELLA PROPOSTA DI ALIENAZIONE SOTTO LA CONDIZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEL MUTUO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VALIDITÀ.*

Il diritto di prelazione del mezzadro, colono od affittuario di fondo rustico, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, è validamente esercitato anche quando l'accettazione della proposta di alienazione, comunicata dal proprietario, sia subordinata alla concessione di mutuo agevolato per il pagamento del prezzo, tenuto conto che tale pagamento differito configura "condicio iuris" sospensiva dell'efficacia del contratto (che viene conseguentemente meno per il mancato avverarsi della condizione stessa, senza necessità di domanda risolutoria). Questo principio, peraltro, non è invocabile se detta accettazione contenga ulteriori riserve, come quella di pagare con denaro proprio in caso di diniego del mutuo, atteso che, in tale situazione, il relativo atto, esula dalla ipotesi di differimento del versamento del prezzo contemplata dalla legge, ed integra, quindi, una nuova proposta, idonea a determinare la conclusione del contratto solo in presenza di accettazione dello originario offerente. (Conf 1467/81, mass n 412132; (Conf 1767/77, mass n 385482; (contra 3450/80, mass n 407291).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)