Sez. U, Sentenza n. 10957 del 08/08/2001 (Rv. 548892 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia avente ad oggetto compensi per prestazioni rese ai pazienti da soggetto privato operante in regime di convenzione - Proposizione in epoca successiva al primo luglio 1998, ma prima del 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Innovazioni in tema di riparto di giurisdizione introdotte dall'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 7 legge n. 205 del 2000 - Operatività - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del regime previgente, la cognizione della controversia - iniziata dopo il primo luglio 1998 (data che, in base all'art. 45, diciottesimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1998, segna l'inizio dell'efficacia della disposizione dettata dall'art. 33 dello stesso D.Lgs.), ma anteriormente al 10 agosto 2000 (data in cui è entrata in vigore la legge 21 luglio 2000, n. 205, che, con l'art. 7, ha sostituito, fra l'altro, il testo dell'art. 33 del citato D.Lgs.) - avente ad oggetto la richiesta di compensi per prestazioni rese ai pazienti nell'ambito del servizio sanitario nazionale da un soggetto privato operante in regime di convenzione, non potendo, con riferimento a quel periodo, essere invocati in senso contrario, ed in favore della devoluzione di tale controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né l'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, perché dichiarato costituzionalmente illegittimo, "in parte qua", con la sentenza n. 292 del 2000, e neppure l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)