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Sez. U, Sentenza n. 71 del 30/03/2000 (Rv. 535184 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Forniture di farmaci e sanitari alla USL - Controversia per il pagamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535184-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto il pagamento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuate da case farmaceutiche all'unità sanitaria locale; infatti, ai sensi dell'art. 33, secondo comma lett. f) D.Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione esclusiva concerne le controversie che hanno ad oggetto "le prestazioni... rese nell'espletamento" del pubblico servizio, e cioè le prestazioni erogate dall'unità sanitaria al pubblico degli utenti e non quelle effettuate alla stessa per consentirle la gestione del servizio sanitario; né l'attività di produzione e distribuzione di farmaci da parte delle case farmaceutiche, pur soggetta ad autorizzazioni, controlli e imposizione di prezzi, è qualificabile come servizio pubblico, difettandone l'elemento funzionale, dato dal soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)