Sez. L, Sentenza n. 11536 del 17/05/2006 (Rv. 589076 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | In generale - Individuazione nell'azione di mero accertamento - Imprescrittibilità di essa - Sussistenza - Relazione fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla concreta attuazione del diritto - Rilevanza in funzione del regime della prescrizione - Fattispecie in tema di controversia di lavoro relativa a domanda di riliquidazione di T.F.R. .
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'interesse ad agire, in termini generali, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza, sicché, prima che questa cessi, non è individuabile un unico momento destinato a costituire il "dies a quo" della prescrizione della stessa azione di accertamento, mentre è la sua cessazione che fa venir meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l'insussistenza del fattore di incertezza. Pertanto, l'azione meramente dichiarativa è da considerarsi dotata del requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in sé per sé, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo, con la conseguenza che è la prescrizione dell'azione diretta alla sua concreta attuazione che può precludere l'azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con derivante impossibilità di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità all'accertamento della sua mera esistenza, così difettando il presupposto dell'invocazione dell'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale - avuto riguardo ad una domanda di un lavoratore proposta nei confronti del proprio datore di lavoro in ordine alla rideterminazione del T.F.R. sulla base del computo del compenso per lavoro straordinario continuativo prestato nell'indennità di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto - era stata dedotta, sul presupposto dell'avvenuta pregressa comunicazione al dipendente del prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura liquidazione del T.F.R., che non comprendevano quelli inerenti il predetto compenso, la supposta maturazione della prescrizione decennale per l'esperimento dell'azione di accertamento del diritto del lavoratore all'accantonamento anche della riferita quota, con l'effetto che, intervenuta la prescrizione di tale azione, sarebbe rimasta preclusa anche l'esperibilità dell'esercitata relativa azione di condanna, trovando essa il necessario presupposto nell'altra).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)