Sez. 2, Sentenza n. 4796 del 30/07/1988 (Rv. 459617 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE DI CONSIDERARE I FATTI DEDOTTI COME AMMESSI - ESERCIZIO - MODALITÀ.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - FACOLTÀ E NON OBBLIGO DEL GIUDICE DI CONSIDERARE I FATTI DEDOTTI COME AMMESSI - ESERCIZIO - MODALITÀ.*
In tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ. implica che il giudice non ha l'Obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i fatti dedotti come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione. Tale facoltà, peraltro, non dispensa il giudice dal dovere di valutazione del comportamento della parte, dovendo interpretarsi l'inciso "valutato ogni altro mezzo di prova" nel contesto della disposizione richiamata nel senso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o rifiutata risposta all'interrogatorio. (V 6769/82, mass n 424403).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)