Sez. L, Sentenza n. 16259 del 29/10/2003 (Rv. 567795 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sentenza di condanna - Titolo esecutivo - Configurabilità - Condizioni - Non determinabilità del credito - Conseguenze - Fattispecie in tema di ratei di pensione di anzianità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)