Sez. 3, Sentenza n. 11077 del 26/07/2002 (Rv. 556290 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Scelta tra diversi comuni - Osservanza del criterio di successione preferenziale - Necessità - Residenza e domicilio siti nello stesso comune - Alternatività dei criteri - Notifica presso l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Necessità di previa ricerca infruttuosa presso l'abitazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazione, l'art. 139 cod. proc. civ. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)