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Sez. 3, Sentenza n. 17504 del 19/11/2003 (Rv. 568268 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Condizioni - Partecipazione al giudizio di merito - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568268-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

La legittimazione a proporre ricorso per cassazione e a resistervi spetta per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (nel caso di specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due dei comproprietari di un fondo rustico in relazione al quale pendeva causa di rilascio, in quanto essi non avevano partecipato al giudizio di appello, ed il loro intervento in primo grado era stato dichiarato inammissibile perché tardivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)