Sez. U, Sentenza n. 9501 del 27/09/1997 (Rv. 508329 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato - Procedimento innanzi al Consiglio dell'ordine - Operatività - Conseguenze - Diritto di informazione dell'interessato - Oggetto - Instaurazione del procedimento e contenuto degli addebiti - Sanzione disciplinare fondata su fatti successivi alla contestazione o comminata in assenza di chiara informazione del professionista circa la natura disciplinare della contestazione - Illegittimità - Sanzione collegata ad aspetti tecnici dell'attività professionale - Previa qualificazione dell'incolpazione in senso disciplinare - Necessità - Fattispecie in tema di sanzione a carico di attuario per la redazione di relazione tecnica al bilancio di una compagnia di assicurazioni e per apprezzamenti negativi nei confronti dell'ISVAP.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nei giudizi disciplinari a carico dei professionisti la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell'incolpato (operante non solo nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale ma anche nel procedimento davanti al Consiglio dell'ordine, in quanto funzionalmente preordinato e connesso alla successiva fase di natura giurisdizionale) comporta, fra l'altro, che l'interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato tanto dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto degli addebiti, con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi a carico del soggetto che inizi il procedimento, e della delimitazione del giudizio in relazione al contenuto della contestazione. Pertanto una sanzione disciplinare non può fondarsi su una condotta del professionista successiva al momento della contestazione dell'addebito (salvo l'autonomo rilievo di questa ai fini dell'apertura di altro procedimento) né può prescindere da una chiara informazione del professionista circa la natura disciplinare della contestazione mossagli, soprattutto se essa sia applicata in relazione ad aspetti tecnici dell'attività professionale, dovendosi in tale caso, per il necessario rispetto della garanzia di difesa, connettere ai fatti una qualificazione, sia pure ipotetica o preventiva, che caratterizzi l'inoculazione sotto il profilo della disciplina professionale o come incompetenza o sotto il profilo dell'errore o della colpa inescusabile o comunque sotto diversi profili di rilievo disciplinare (Nella specie, era stata comminata ad un attuario la sanzione della censura, sia per gli apprezzamenti negativi del professionista nei confronti dei colleghi dell'ISVAP, formulati peraltro in una missiva al Presidente dell'Ordine in risposta ad altra lettera di questi, nella quale secondo l'organo disciplinare doveva ritenersi contenuta la contestazione di addebito e la convocazione per la relativa discussione, sia in base ai rilievi mossi dall'ISVAP alla relazione tecnica relativa al bilancio di una società di assicurazioni redatta dal professionista, ed ai quali il professionista aveva replicato, essendosi al riguardo, come detto, ritenuta adeguata, quale contestazione di addebito, la convocazione dell'interessato dinanzi al Consiglio dell'Ordine, "per un approfondimento del problema alla luce della disciplina della professione di attuario e del codice deontologico". La S.C. ha cassato senza rinvio la decisione impugnata, enunziando il principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1942 num. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)