Sez. 3, Sentenza n. 35852 del 11/05/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 267639 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Elementi ex art. 133 cod. pen. - Valutazione integrale - Obbligo - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
Il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. (Fattispecie in materia di distruzione di scritture contabili, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione del beneficio, motivata dalla spregiudicatezza dimostrata nella condotta contestata e dalla presenza di un precedente penale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)