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Sez. 6, Sentenza n. 7808 del 26/05/1998 Ud. (dep. 02/07/1998) Rv. 211260 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sentenza predibattimentale - Parte civile - Interesse - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211260-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

Quando il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile nel processo penale, l'art. 652 cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, solamente alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento. Ne consegue che la parte civile è priva di interesse ad impugnare una sentenza che dichiari, per un reato, l'estinzione per sopravvenuta amnistia e assolva, per altro reato, l'imputato senza apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto tali statuizioni non possono esplicare alcun effetto preclusivo nei confronti della pretesa risarcitoria nella sede civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)